A chi è rivolto
Proprietari di immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
Proprietari di immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
L’articolo 1, comma 747, legge n. 160/2019, stabilisce che la base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:
La riduzione della base imponibile è stata disciplinata dall’articolo 8 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – IMU, al quale si rimanda per le definizioni e le modalità di dettaglio.
RIFERIMENTI NORMATIVI: Art. 1, comma 747L. 160/2019
Stato di inagibilità o inabitabilità ed effettivo non utilizzo
Secondo l’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento IMU vigente, l’attribuzione dello stato di inagibilità o inabitabilità ed effettivo non utilizzo deve consistere in uno stato di degrado strutturale, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 3, lettere a), b), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), per il quale necessitano invece interventi di restauro e risanamento conservativo e/o interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c), d), D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380). Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene.
Non costituisce di per sé, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, energia elettrica, fognatura, ecc.).
L’immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.
L’agevolazione non si applica ai fabbricati oggetto di interventi di demolizione o di recupero edilizio ai sensi dell’articolo 3, lettere c), d) ed f), D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, in quanto la relativa base imponibile, dalla data d’inizio dei lavori, va determinata con riferimento al valore dell’area edificabile senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato, come previsto dall’art. 1, comma 746, legge n. 160/2019.
Nel caso di emissione di ordinanze sindacali che attestino condizioni di inagibilità o inabitabilità del fabbricato, l’agevolazione fiscale è ammessa solo nel caso siano rispettati i requisiti previsti dal Regolamento IMU vigente che devono, comunque, essere attestati attraverso la presentazione della dichiarazione sostitutiva.
Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate.
Nel caso in cui l’agevolazione sia confermata dall’Ufficio, la condizione di inagibilità o inabitabilità ha valenza esclusivamente fiscale, non comportando, quindi, la automatica decadenza di certificazioni di abitabilità/agibilità, o in altro modo definite, a suo tempo rilasciate dai competenti uffici tecnici comunali.
Si ha diritto alla riduzione della base imponibile qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti:
Nel caso in cui l’agevolazione sia confermata ai sensi del presente Regolamento, la condizione di inagibilità o inabitabilità ha valenza propriamente fiscale, non comportando l’automatica decadenza di certificazioni di abitabilità/agibilità ai fini edilizi.
La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.
Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.
| Tipo di pagamento | Importo |
|---|---|
| La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento |
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
Il procedimento amministrativo si conclude positivamente senza l’emissione di un provvedimento. In caso contrario l’Amministrazione comunicherà l’esito negativo.
Durata massima del procedimento amministrativo: Va presentata al Comune dichiarazione sostitutiva ex art. 47 D.P.R. 445/2000 entro la data di decorrenza dell’inagibilità, ovvero dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello oggetto di agevolazione.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Termini e condizioni di servizio